(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige n. 44 del 31 ottobre 2000) IL CONSIGLIO PROVINCIALE Ha approvato Il PRESIDENTE DELLA PROVINCIA Promulga la seguente legge regionale: Art. 1. Modifiche della legge provinciale 22 dicembre 2005, n. 12, recante «Misure per garantire la qualita' nel settore dei prodotti alimentari e adozione del "marchio di qualita' con indicazione di origine"» 1. Dopo la lettera e) del comma 2, dell'Art. 2 della legge provinciale 22 dicembre 2005, n. 12, e' aggiunta la seguente lettera: «f) prodotti di produzione biologica di cui al regolamento n. 91/2092/CEE del Consiglio del 24 giugno 1991.». 2. Il comma 1, dell'Art. 3 della legge provinciale 22 dicembre 2005, n. 12, e' cosi' sostituito: «1. Per le finalita' di cui all'Art. 1 e per la valorizzazione dei prodotti agricoli e alimentari con un elevato standard qualitativo controllato e' introdotto il «Marchio di qualita' con indicazione d'origine», secondo l'allegato A. La dizione «Qualita» di cui all'allegato A puo' essere usata in diverse varianti linguistiche.». 3. L'allegato A di cui al comma 1, dell'Art. 3 della legge provinciale 22 dicembre 2005, n. 12. e' sostituito dall'allegato A alla presente legge.