(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione
           Trentino-Alto Adige n. 44 del 31 ottobre 2000)
                      IL CONSIGLIO PROVINCIALE
                            Ha approvato
                    Il PRESIDENTE DELLA PROVINCIA
                              Promulga
la seguente legge regionale:
                               Art. 1.
Modifiche  della  legge  provinciale 22 dicembre 2005, n. 12, recante
   «Misure  per  garantire  la  qualita'  nel  settore  dei  prodotti
   alimentari  e adozione del "marchio di qualita' con indicazione di
   origine"»
    1.  Dopo  la  lettera e)  del  comma 2,  dell'Art.  2 della legge
provinciale 22 dicembre 2005, n. 12, e' aggiunta la seguente lettera:
    «f)  prodotti  di  produzione  biologica di cui al regolamento n.
91/2092/CEE del Consiglio del 24 giugno 1991.».
    2.  Il  comma 1,  dell'Art. 3 della legge provinciale 22 dicembre
2005, n. 12, e' cosi' sostituito:
    «1.  Per  le  finalita' di cui all'Art. 1 e per la valorizzazione
dei   prodotti   agricoli   e  alimentari  con  un  elevato  standard
qualitativo  controllato  e'  introdotto  il «Marchio di qualita' con
indicazione d'origine», secondo l'allegato A. La dizione «Qualita» di
cui   all'allegato A   puo'   essere   usata   in   diverse  varianti
linguistiche.».
    3.  L'allegato A  di  cui  al  comma 1,  dell'Art.  3 della legge
provinciale  22 dicembre  2005,  n. 12. e' sostituito dall'allegato A
alla presente legge.